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Risultati per: indebito

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Sentenza n. 1

336470
Corte costituzionale 18 occorrenze
  • 2006
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1

4. – A questa disciplina a regime dell’indebito previdenziale, così evolutasi nel tempo, si è poi sovrapposta una disciplina eccezionale e

Sentenza n. 1

dell’indebito previdenziale; onde, al legislatore che si sia allontanato dal principio civilistico della totale ripetibilità dell’indebito oggettivo

Sentenza n. 1

dell’indebito qualora il suo reddito personale imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 2000 sia pari o inferiore a € 8.263,31 e che, in caso di

Sentenza n. 1

1996, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora il suo reddito personale imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 1995 sia pari o inferiore a

Sentenza n. 1

ripetizione di indebito in materia pensionistica ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla

Sentenza n. 1

3. – Il regime dell’indebito previdenziale, derogatorio dell’art. 2033 del codice civile, ha subito nel tempo una complessa evoluzione. Peraltro, per

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illegittimo l’art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991, nella parte in cui estendeva le innovazioni introdotte in tema di ripetizione di indebito

Sentenza n. 1

Sono poi sopravvenuti i commi 7 e 8 dell’art. 38 della legge n. 448 del 2001, in base ai quali l’indebito erogato dall’INPS anteriormente al 1

Sentenza n. 1

dell’IRPEF, erano sia nel 1995 che nel 2000 superiori a quelli rispettivamente previsti, per l’integrale irripetibilità dell’indebito, dai commi 260 e

Sentenza n. 1

riconducono la ripetibilità dell’indebito all’unico requisito del reddito negli stessi termini dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996.

Sentenza n. 1

La legge del 1991, oggetto di quella sentenza, nel rendere più rigorosa per il percettore la disciplina a regime dell’indebito previdenziale, volendo

Sentenza n. 1

anteriore. Quindi le disposizioni di cui all’art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 riconducono la ripetibilità dell’indebito all’unico

Sentenza n. 1

In particolare l’Avvocatura ha sottolineato che il legislatore, nel regolamentare l’indebito previdenziale in modo difforme rispetto all’art. 2033

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ogni altra circostanza, in particolare dell’epoca di erogazione dell’indebito, del godimento da parte del pensionato di un reddito superiore a 16

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periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale

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già stata sancita in via definitiva, secondo i precedenti principi, l’irripetibilità di un indebito e pensionati i quali, per indebiti risalenti alla

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indebito è definitivamente irripetibile se il percettore della prestazione pensionistica abbia fruito nel 1995 di un reddito imponibile ai fini dell’IRPEF

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disciplina, transitoria e speciale, non si applica per il futuro (e perciò non innova il regime dell’indebito previdenziale posto, da ultimo, dall’art. 13

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